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Associazioni di Volontariato e ONLUS ai Mercatini di Natale

 

Tra le attività di raccolta fondi che le associazioni volontariato possono svolgere le vendite hanno un posto di prima grandezza.

Le attività di vendita svolte dalle associazioni di volontariato infatti, a determinate condizioni, sono decomercializzate e quindi non tassate.

Per tutti gli enti non commerciali e quindi anche per le associazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143 Tuir).
Per fruire di questa agevolazione la raccolta pubblica di fondi deve essere occasionale svolgersi  in concomitanza con particolari ricorrenze (Natale, Pasqua, la fiera del paese etc) o con campagne di sensibilizzazione dell’associazione (la festa dell’associazione, la promozione di un progetto particolare, la giornata della donazione etc.).

A tutela della fede pubblica le singole attività di raccolta fondi devono essere documentate da un apposito rendiconto redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale da cui risultino le entrate  e le uscite relativa a ciascuna manifestazione corredato da una relazione illustrativa.
Il rendiconto relativo alle attività di raccolta fondi è un adempimento ulteriore rispetto a rendiconto annuale dell’associazione approvato dall’assemblea.

Per le associazioni di volontariato iscritte al registro il ventaglio delle attività di vendita in regime agevolato si amplia ulteriormente. L’art..8 della legge 266/91 stabilisce infatti che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi qualora ne sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.
Il D.M. 25 maggio 1995 descrive le caratteristiche delle attività commerciali marginali che l’associazione può svolgere per finanziare la propria attività istituzionale.

Anche in questo caso sono contemplate varie tipologie di vendita e in particolare:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; 
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; 
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; 
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, (ora art. 148 comma 3) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi … verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Il tratto comune a tutte le fattispecie previste dal D.M. 25/05/95, è la non professionalità nell’esercizio di tali attività, lo svolgimento delle stesse attraverso le prestazioni dei volontari, senza una specifica organizzazione e la loro realizzazione per il conseguimento del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato.

Per alcune delle attività di vendita indicate è richiesto anche il requisito dell’occasionalità.
L’occasionalità non è definita in modo puntuale dalla normativa attraverso criteri descrittivi o numerici, ma comunque dev’essere il principio di orientamento per l’associazione per evitare la contestazione di commercialità di attività di raccolta fondi particolarmente frequenti. 

Nella circolare 59/e dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2007 che affronta alcune tematiche rilevanti in materia di Onlus (e che quindi interessano anche le associazioni di volontariato in quanto Onlus di diritto) si richiama un’ulteriore criterio interpretativo sulle attività di raccolta fondi svolte dalle Onlus: la proporzionalità tra costi e ricavi delle attività di raccolta fondi. In particolare l’Agenzia delle entrate richiama l’attenzione sulla necessità che sia i costi di gestione e amministrativi sia i costi dell’attività di raccolta fondi non siano maggiori delle somme che vengono effettivamente devolute al progetto o all’attività a cui la raccolta è finalizzata.

Anche questo aspetto dovrà essere evidenziato nel rendiconto relativo a costi e ricavi delle attività di raccolta fondi e  che ne documenta l’impiego per la realizzazione dei fini istituzionali dell’associazione. 

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